Il permesso per prestazioni per l'espletamento di visite, terapie, prestaizoni specialistice od esami diagnostici di cui all'art. 51, comma1 del vigente CCNL può essere fruito in relazione all'orario della visita compreso anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Pertanto, se la prestazione sanitaria viene espletata all'inizio o al termine del proprio orario di lavoro e la durata consente l'attività lavorativa per la restante parte della giornata, non sarà possibile fruire del permesso per prestazioni specialistiche a giornata intera.
Esempio: orario di lavoro 8.00-15.42
prestazione sanitaria dalle ore 8.00 alle ore 9.30
tempo di percorrenza presso la sede di lavoro pari a 45 minuti
In questo caso non sarà possibile fruire del permesso a giornata intera a meno che sulla dichiarazione di avvenuta prestazione il personale sanitario dichiari che il dipendente sia impossibilitato a riprendere l'attività lavorativa. La giornata verrà giustificata come malattia senza necessità di produrre il certificato telematico e sarà soggetta al regime giuridico ed economico dell'istituto della malattia.
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